STATUTO
ICAA
Sede,
costituzione, durata, oggetto sociale
Art.
1. E’ costituita l’associazione Culturale e Ricreativa, denominata
“International Crime Analysis Association” (ICAA).
Art.
2. L’associazione ha sede legale in Roma, Via Francesco D’ovidio
20, e ha durata a tempo indeterminato.
Art.
3. L’associazione è libera, apartitica, non confessionale
e non ha fini di lucro. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante
la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposti dalla Legge.
Art.
4. L’associazione si pone come scopo statutario ed attività
istituzionale:
• promuovere iniziative di ricerca scientifica e di intervento nell’ambito
delle discipline psicologico-giuridiche, criminologiche, investigative
e della sicurezza, con particolare attenzione alla tutela dei minori;
• realizzare iniziative culturali, corsi di studio, di perfezionamento
e formazione, convegni, rassegne e conferenze, siti internet, iniziative
editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scientifica;
• promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifico, culturale,
ricreativo, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale
e culturale al tempo libero degli associati;
• favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita
associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali,
fisiche ed artistiche dei Soci, quelle innovative e quelle di alto contenuto
culturale e sociale.
• promuovere l’assistenza e la solidarietà fra i soci.
Per
raggiungere i propri fini sociali l’associazione potrà:
• svolgere attività scientifiche, culturali, sportive, formative
e ricreative in genere, avvalendosi, se del caso, anche di gestioni di
terzi;
• svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere
commerciale complementari agli scopi primari dell’Associazione ivi
compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.
Nell'individuazione delle iniziative da promuovere, realizzare o gestire
ai sensi dei precedenti commi, saranno privilegiate quelle suscettibili
di più larga partecipazione dei Soci. L’associazione potrà
istituire sedi operative secondarie, con deliberazione del Consiglio Direttivo,
sul territorio nazionale ed estero, determinando competenze e strutture.
Le sedi secondarie saranno coordinate da un responsabile locale appartenente
ai Soci Ordinari. Ogni attività ed iniziativa delle sedi periferiche
dovrà essere sottoposta dal responsabile locale preliminarmente
al Consiglio Direttivo che, mediante delibera, fornirà gli standard
tecnici ed organizzativi.
Soci
Art.
5. Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividano
gli scopi sociali che siano in possesso dei requisiti etici e morali,
presentando domanda di ammissione al Consiglio Direttivo.
I soci si dividono in:
• Soci simpatizzanti. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra
tutti coloro che presentano apposita domanda. Acquisiscono il diritto
ad ottenere il rilascio della tessera ed usufruire dei servizi dell’associazione
con il pagamento della relativa quota sociale. Resta facoltà del
Consiglio Direttivo di confermare la loro qualità di soci entro
trenta giorni dall’evento. Non hanno diritto di voto in Assemblea.
• Soci ordinari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra
i soci simpatizzanti che presentano apposita domanda in base a particolare
meriti nella ricerca scientifica. Hanno il diritto di voto per l’approvazione
di tutte le delibere assembleari, per l’approvazione del bilancio
e dei regolamenti, nonché per l’elezione degli organi direttivi
dell’associazione alle cui cariche possono altresì liberamente
concorrere.
• Soci onorari. Sono nominati dal Consiglio Direttivo scelti tra
i personaggi che si sono dimostrati particolarmente benemeriti nei confronti
dell’Associazione. Non hanno diritto di voto in Assemblea. Non sono
soggetti alla quota sociale. La loro condizione di Soci onorari può
essere revocata in ogni momento dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono stabilite di anno in anno dal Consiglio Direttivo
nel rispetto delle finalità del l’Associazione.
Diritti e doveri dei Soci
Art.
6. Le domande di iscrizione saranno presentate al Consiglio Direttivo
che a suo insindacabile giudizio avrà facoltà di accettare
o respingere. In caso di mancata accettazione ne sarà data comunicazione
da parte del Consiglio Direttivo. L'appartenenza all’associazione
implica per i Soci l'accettazione incondizionata del presente Statuto
e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in
attuazione dello stesso. Tutti i Soci, nel rispetto delle norme che disciplinano
le singole attività, iniziative o manifestazioni hanno il diritto
di:
• frequentare i locali e usare le attrezzature messe a disposizione
dall’associazione;
• partecipare alle manifestazioni promosse dall’associazione
e beneficiare dei servizi, provvidenze ed agevolazioni da essa assicurati
compatibilmente con le risorse disponibili.
Art.
7. I soci hanno diritto di ricevere all’atto dell’ammissione,
la tessera sociale della validità di un anno, di usufruire di tutte
le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e
provvidenze attuate dall’associazione. Le attività offerte
ai soci vengono stabilite dal consiglio Direttivo in base alle risorse
disponibili.
Art.
8. I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione,
stabilita dal consiglio direttivo ed all’osservanza dello statuto
e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.
Art.
9. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
• quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto,
ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
• quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote
sociali senza giustificato motivo;
• quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali
all’associazione.
Le espulsioni e le radiazioni sono decise dal consiglio direttivo a maggioranza
dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda,
essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. I soci espulsi
o radiati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità
di cui all’art. 6 del presente statuto.
Organi dell’associazione
Art.
10. Gli organi dell’associazione sono:
• l’assemblea dei soci;
• il consiglio direttivo.
Art.
11. L’assemblea dei soci composta da tutti i Soci Ordinari può
essere ordinaria o straordinaria. La comunicazione della convocazione
deve essere effettuata con avviso affisso nei locali dell’associazione
o attraverso pubblicazione sull’apposito spazio all’interno
del sito web dell’Associazione almeno dieci giorni prima della riunione
e contenere i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora
ed il luogo dell’assemblea, nonché la data, l’ora ed
il luogo dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.
Art.
12. L’assemblea ordinaria deve essere convocata del presidente del
consiglio direttivo almeno una volta l’anno. Essa è presieduta
dal presidente del consiglio direttivo, il quale nomina a sua volta fra
i soci ordinari un segretario verbalizzante, approva le linee generali
del programma di attività per l’anno sociale, elegge e revoca
il consiglio direttivo, approva il bilancio consuntivo, delibera su tutte
le questioni attinenti alla gestione sociale. Le delibere assembleari,
oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle assemblee
dei soci, rimangono affisse nei locali dell’associazione e sull’apposito
spazio all’interno del sito web dell’Associazione durante
i dieci giorni che seguono l’assemblea.
Art.
13. L’assemblea straordinaria, presieduta da un presidente nominato
dall’assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a
sua volta fra i soci ordinari un segretario verbalizzante, è convocata
tutte le volte che il consiglio direttivo o il suo presidente lo ritengano
necessario e ogni qual volta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo
degli associati.
Art.
14. In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà
più uno dei soci ordinari e delibera validamente a maggioranza
assoluta dei presenti, su tutte le questioni poste all’ordine del
giorno. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente
costituita qualunque sia il numero dei soci ordinari intervenuti e delibera
validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni
poste all’ordine del giorno, la seconda convocazione può
avere luogo mezz’ora dopo la prima convocazione.
Art.
15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto,
quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione
delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni
avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo, di cui all'art.
2352, secondo comma, del codice civile.
Art.
16. Il consiglio direttivo è composto da un numero minimo di tre
consiglieri e massimo di sette, eletti dall’assemblea ordinaria
fra i soci ordinari e resta in carica per sette anni. I membri del consiglio
sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il consiglio direttivo elegge,
fra i suoi membri di comprovate capacità organizzative, il presidente
(se ciò non è avvenuto in sede di assemblea).
Art.
17. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il presidente o
la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario ed è
presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Le riunioni
sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le
deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.
Art.
18. il consiglio direttivo:
• redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto
sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci;
• cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea;
• redige i bilanci da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
• stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti l’attività
sociale;
• delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione
e l’espulsione dei soci;
• determina l’ammontare delle quote annue associative e le
modalità di versamento;
• svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali
alla gestione sociale.
Art.
19. Al presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza
dell’associazione, nonché la legale rappresentanza della
firma sociale. Egli presiede e convoca l’assemblea ordinaria e il
consiglio direttivo, sovraintende alla gestione amministrativa ed economica
dell’associazione, tiene aggiornata la contabilità, i registri
contabili ed il registro degli associati. Per tali incombenze potrà
avvalersi anche dell’ausilio di collaboratori esterni all’associazione.
Il Presidente dell’Associazione ha la rappresentanza sociale, dura
in carica sette anni ed è rieleggibile; il Presidente viene nominato
in seno al Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha il potere di impegnare i fondi dell’Associazione
producendo dettagliato rendiconto trimestrale al Consiglio Direttivo.
Il Presidente può conferire delega ad altro membro del Consiglio
Direttivo per singoli atti; la delega può essere revocata in qualsiasi
momento.
Il Consiglio Direttivo nomina il Vicepresidente (con funzione di segretario)
dell’associazione che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza.
In caso di assenza o di impedimento del presidente tutte le sue mansioni
spettano al vicepresidente o ad un consigliere delegato dallo stesso consiglio
direttivo.
Patrimonio dell’associazione
Art.
20. Il fondo patrimoniale dell’associazione è indivisibile
ed è costituito:
• dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’associazione;
• dai contributi annuali e straordinari degli associati;
• dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
• da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente
conseguiti in via marginale dall’associazione per il perseguimento
o il supporto dell’attività istituzionale.
Art.
21. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione
all’associazione non sono rimborsabili in nessun caso e sono, insieme
a tutti gli altri contributi associativi, intrasmissibili e non rivalutabili.
Rendiconto economico-finanziario
Art.
22. Il rendiconto economico-finanziario comprende l’esercizio sociale
dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato
dal consiglio direttivo all’assemblea per la sua approvazione entro
il trentuno marzo dell’anno successivo e da questa approvato in
sede di riunione ordinaria.
Art.
23. Il rendiconto economico-finanziario regolarmente approvato dall’assemblea
ordinaria, oltre ad essere debitamente trascritto nel libro verbale delle
assemblee, rimane affisso nei locali dell’associazione durante i
dieci giorni che seguono l’assemblea. Successivamente ogni socio
ne potrà prendere visione e chiederne copia facendo richiesta al
presidente. Gli eventuali utili di gestione dovranno essere utilizzati
esclusivamente per attività sociali previste dallo statuto
Scioglimento dell’associazione
Art.
24. Lo scioglimento dell’associazione deve essere deliberato dall’assemblea
dei soci ordinari con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci
presenti.
Art.
25. In caso di scioglimento l’assemblea provvede alla nomina di
uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali
compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione
è devoluto ad altra associazione con finalità analoghe e
conformi alle finalità dell’associazione o a fini di pubblica
utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo
3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 o altra destinazione imposta
dalla legge. Il presente statuto viene redatto tenendo conto delle norme
previste dal D.L. 4/12/97 n. 460 per le associazioni non profit.
Disposizioni finali
Art.
26. La rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi
i giudizi in cassazione e revocazione, nonché la firma sociale
libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento,
anche temporaneo, al Vicepresidente (con funzione di segretario) e, in
caso di assenza o impedimento, anche temporaneo di quest’ultimo,
al consigliere più anziano. Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce
il Presidente fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente statuto, si rimanda
alla normativa vigente in materia.
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